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Per il Tribunale di Milano, legittima l'installazione dei contatori individuali sebbene soltanto per alcune unit
di Marina Crisafi - Ok ai contatori individuali dell'acqua, anche se installati soltanto per poche unit. quanto afferma il Tribunale di Milano nella recente sentenza n. 1280/2018 (sotto allegata), decidendo il ricorso di una societ che aveva impugnato la delibera condominiale relativa alla contabilizzazione dei propri consumi d'acqua potabile contestando la legittimit dell'installazione di un contatore di sottrazione e chiedendo l'accertamento degli importi non dovuti e addebitati alla stessa in un quinquennio dal condominio per quasi 18mila euro.
Innanzitutto, il tribunale richiama la sentenza della Cassazione 17557/2014 secondo la quale "la ripartizione delle spese della bolletta d'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unit immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123 1 comma c.c. in base ai valori millesimali, sicch viziata per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare assunta a maggioranza che adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell'unit immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell'anno".
Per cui, afferma il giudice meneghino, i criteri di ripartizione di cui all'art. 1123 c.c. per millesimi di propriet ovvero il diverso criterio indicato dal regolamento "sono applicabili e legittimi solo in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unit immobiliare".
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che la ripartizione a contatore imposta dalle norme vigenti che prevedono anzi come obbligatoria l'installazione di contatori individuali soprattutto per le attivit produttive o del terziario (legge 36/1994 e dpcm 4 marzo 1996). Pertanto, l'installazione del contatore, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati, contestata dalla ricorrente, "non solo del tutto legittima ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e pertanto non era neppure necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell'installazione medesima".
N viene condivisa la tesi della ricorrente secondo cui la circostanza che i contatori fossero stati installati solo in due unit immobiliari rendeva l'installazione stessa non legittima, poich la normativa in materia, ricorda infine il tribunale, "intende assicurare innanzitutto il risparmio idrico e deve perci ritenersi che l'installazione debba essere eseguita non appena possibile anche soltanto in singole porzioni immobiliari con contatore di sottrazione". Nel caso di specie, inoltre, la pretesa della societ di ripartizione per millesimi di propriet, facendo gravare i propri spropositati consumi sulla collettivit dei condomini "consacrerebbe una macroscopica ingiustizia".
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